Con sentenza n. 19660 del 2019, le Sezioni Semplici della Suprema Corte si sono pronunciate sulla legittimità, oppure no, di un contratto collettivo di prossimità che escluda, in un contesto caratterizzato da licenziamenti intimati causa crisi aziendale, l’erogazione di trattamenti sostitutivi del periodo di preavviso non lavorato. Per dirimere la controversia, la Suprema Corte ha, anzitutto, richiamato la disposizione applicabile al caso di specie, ossia l’art. 8, comma 2bis, d.l. n. 138/2011 (convertito con modificazioni in legge n. 148/2011), a mente della quale è possibile derogare alle “conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio”. Pertanto, secondo i Giudici di legittimità, ben poteva l’azienda-datrice di lavoro concludere un contratto di prossimità a mente del quale i licenziamenti collettivi intimati per crisi aziendale non avrebbero dato luogo ad “alcun trattamento sostitutivo a titolo di mancata effettuazione del preavviso”. Ciò a maggior ragione, come evidenziato nella sentenza in commento, del fatto che la deroga all’erogazione del preavviso “era stata introdotta proprio per far fronte a una ben nota situazione di crisi aziendale ed occupazionale” e del fatto che l’indennità sostitutiva del preavviso costituisce, essenzialmente, una “obbligazione pecuniaria che ben può costituire oggetto di accordo e di rinuncia”.