La Suprema Corte di Cassazione è recentemente tornata a pronunciarsi sulla fattispecie della c.d. “doppia retribuzione” in ipotesi di trasferimento d’azienda giudicato illegittimo. Trattasi della sentenza n. 21159 del 7 agosto 2019, con la quale è stato sancito, in ipotesi di trasferimento d’azienda reputato illegittimo, l’obbligo per il datore di lavoro-cedente che non abbia riammesso in servizio il dipendente ingiustamente ceduto di corrispondere le retribuzioni maturate dal dipendente medesimo per tutto il periodo a far tempo dalla data di pubblicazione della cennata sentenza. Ciò a patto che il lavoratore abbia costituito in mora il datore di lavoro. In queste fattispecie, aggiunge la Suprema Corte, non trova applicazione il principio del c.d. “aliunde perceptum”, invocabile invece per le obbligazioni risarcitorie in generale.
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